Se una telecamera ti riprende, i tuoi dati sono già raccolti. Cosa dice la Corte UE sulle bodycam sui mezzi pubblici

Non serve cliccare “accetto”, non serve parlare, non serve fare nulla. Essere ripresi da una telecamera indossabile durante un controllo è già trattamento di dati personali. Lo chiarisce la Corte di giustizia dell’Unione europea in una decisione che riguarda l’uso delle bodycam nei controlli sui mezzi pubblici e che ha implicazioni dirette per tutte le tecnologie di osservazione basate sull’immagine.

Bodycam sui mezzi pubblici: il caso svedese

La vicenda nasce a Stoccolma, dove un’azienda di trasporto pubblico ha dotato i propri controllori di telecamere indossabili, attivate durante i controlli dei biglietti. Le bodycam venivano utilizzate per documentare situazioni potenzialmente conflittuali e tutelare il personale durante l’attività di verifica.

Secondo l’Autorità svedese per la protezione dei dati personali, però, questo sistema comportava un problema rilevante: i passeggeri venivano filmati senza essere adeguatamente informati del trattamento dei loro dati personali. Da qui la sanzione inflitta all’azienda per violazione del regolamento generale sulla protezione dei dati.

“Non stiamo raccogliendo dati direttamente”: la difesa respinta

L’azienda ha contestato la sanzione sostenendo che i dati non venissero raccolti direttamente dai passeggeri. Chi veniva ripreso, infatti, non forniva consapevolmente informazioni, né compiva azioni finalizzate alla comunicazione dei dati.

Secondo questa tesi, la raccolta sarebbe stata indiretta e soggetta a obblighi informativi diversi. Ma la Corte di giustizia dell’Unione europea non ha condiviso questa interpretazione.

La Corte UE: basta l’osservazione per raccogliere dati

La Corte ha chiarito un principio chiave: quando una tecnologia osserva una persona e ne registra l’immagine, i dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato.

Non è necessario che la persona sia consapevole della raccolta, né che collabori attivamente. I dati derivano dall’osservazione stessa. Nel caso delle bodycam, inoltre, il titolare del trattamento è in contatto diretto con la persona ripresa, come avviene durante un controllo sui mezzi pubblici.

Di conseguenza, l’obbligo di informazione scatta immediatamente.

Informativa immediata, ma con un approccio a più livelli

La Corte riconosce che, in contesti operativi come i controlli sui mezzi pubblici, non è sempre possibile fornire sul momento un’informativa completa e dettagliata. Per questo ammette un approccio a più livelli.

Le informazioni essenziali possono essere fornite subito, ad esempio attraverso cartelli di avviso ben visibili che segnalano l’uso delle bodycam e le finalità della registrazione. Le informazioni più dettagliate possono essere rese disponibili in un secondo momento, in un luogo facilmente accessibile, come un sito web o una pagina informativa dedicata.

L’elemento centrale resta la trasparenza: il passeggero deve sapere immediatamente che è in corso una registrazione.

Una decisione che va oltre i controlli dei biglietti

La pronuncia della Corte non riguarda solo i controlli sui mezzi pubblici. Il principio affermato si estende a tutte le tecnologie basate sull’osservazione visiva, comprese quelle che integrano sistemi di intelligenza artificiale.

Telecamere intelligenti, analisi automatica delle immagini, riconoscimento dei comportamenti: se una tecnologia osserva una persona, sta trattando dati personali, anche in assenza di un’azione consapevole da parte dell’interessato.

Tecnologia, controllo e diritti digitali

La decisione della Corte UE rafforza un messaggio chiaro: la trasparenza non è un adempimento formale, ma una condizione essenziale per l’uso legittimo delle tecnologie di sorveglianza.

In un contesto in cui sistemi di osservazione e intelligenza artificiale diventano sempre più presenti negli spazi pubblici, sapere quando e come si viene osservati resta un diritto fondamentale.