Telemarketing selvaggio, da oggi 19 giugno stop ai contratti telefonici per luce e gas: cosa cambia davvero per i consumatori

Per milioni di italiani potrebbe essere arrivato uno dei cambiamenti più attesi nella lunga battaglia contro il telemarketing aggressivo. Dal 19 giugno 2026 entrano infatti in vigore nuove regole che limitano drasticamente la possibilità per operatori energetici e call center di proporre e concludere contratti di fornitura di energia elettrica e gas attraverso telefonate commerciali non richieste.

La novità rappresenta un tentativo concreto di arginare un fenomeno che negli ultimi anni ha generato migliaia di reclami, segnalazioni alle autorità e casi di utenti ritrovatisi con fornitori cambiati senza aver compreso pienamente cosa stessero accettando durante una telefonata.

Addio alle chiamate “a freddo”

La misura nasce dalle modifiche introdotte con la conversione del decreto Bollette e modifica l’articolo 51 del Codice del Consumo, introducendo un principio semplice: gli operatori non potranno più telefonare ai cittadini per proporre offerte commerciali di luce e gas se non esiste un consenso preventivo, esplicito e verificabile.

Il sistema si avvicina così a un modello di opt-in, nel quale l’iniziativa commerciale può partire soltanto dopo una manifestazione di volontà dell’utente.

Le chiamate saranno consentite esclusivamente in due circostanze.

La prima riguarda il caso in cui sia il consumatore stesso a richiedere informazioni o a chiedere di essere ricontattato tramite il sito internet, l’applicazione o altri strumenti digitali messi a disposizione dal venditore.

La seconda eccezione riguarda clienti già acquisiti che abbiano espresso uno specifico consenso alla ricezione di proposte commerciali. In ogni caso sarà l’azienda a dover dimostrare la validità del consenso raccolto.

Contratti nulli se manca il consenso

Una delle innovazioni più rilevanti riguarda gli effetti giuridici.

I contratti stipulati in violazione delle nuove disposizioni saranno considerati nulli e privi di effetti nei confronti del consumatore. In sostanza, se un cittadino dovesse ritrovarsi intestata una fornitura derivante da una telefonata effettuata senza i requisiti previsti dalla legge, potrà contestarne la validità facendo valere la nullità del contratto.

Si tratta di un elemento che potrebbe incidere significativamente sulle pratiche commerciali dei fornitori energetici, molti dei quali negli anni hanno fatto ampio ricorso a reti esterne di teleselling per acquisire nuovi clienti.

Meno chiamate moleste, ma la partita non è chiusa

Associazioni dei consumatori e osservatori del settore giudicano positivamente il provvedimento, pur evidenziando alcune criticità.

Il principale nodo riguarda infatti l’effettiva capacità di contrastare operatori abusivi, call center collocati all’estero e fenomeni di spoofing telefonico, ossia la falsificazione del numero chiamante per simulare provenienze italiane o identità inesistenti.

Negli ultimi anni le autorità hanno già adottato diverse misure per limitare tali pratiche, mentre campagne informative promosse da AGCM e ARERA hanno cercato di sensibilizzare gli utenti a non comunicare dati sensibili durante telefonate inattese.

Resta dunque da capire se le nuove norme riusciranno realmente a ridurre il volume delle telefonate indesiderate o se il mercato troverà nuove modalità per aggirare i divieti.

Per i consumatori, tuttavia, dal 19 giugno cambia almeno un principio fondamentale: una semplice telefonata non potrà più trasformarsi automaticamente in un contratto di luce o gas senza una prova concreta e documentabile del consenso prestato.

Un segnale per tutto il mercato digitale

La stretta sul telemarketing energetico potrebbe inoltre rappresentare un precedente importante anche per altri comparti, dalle telecomunicazioni alle assicurazioni, in cui il tema del consenso informato e della trasparenza nelle pratiche commerciali continua a essere centrale.

La direzione intrapresa dal legislatore sembra infatti quella di spostare progressivamente l’equilibrio a favore dell’utente, imponendo agli operatori maggiori oneri probatori e responsabilità nella gestione dei dati personali e delle attività promozionali.