Il diritto di cronaca non può trasformarsi in una giustificazione per pubblicare qualsiasi immagine, neppure quando riguarda uno dei casi giudiziari più discussi della storia italiana. È il principio ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali, che ha adottato due provvedimenti nei confronti di Cairo Editore e del responsabile di un canale YouTube con sede in Svizzera per la diffusione di immagini del corpo di Chiara Poggi, la giovane assassinata a Garlasco il 13 agosto 2007.
Le decisioni, adottate il 23 settembre 2026 e rese note il 16 ottobre, intervengono su un tema particolarmente delicato: il confine tra libertà di informazione, tutela della dignità umana e spettacolarizzazione della cronaca giudiziaria.
L’Autorità ha accolto le contestazioni avanzate dalla famiglia Poggi, sottolineando che il grande interesse pubblico per una vicenda giudiziaria non rende automaticamente lecita la diffusione di fotografie particolarmente crude, soprattutto quando non aggiungono elementi realmente necessari alla comprensione dei fatti.
Le fotografie pubblicate dal settimanale di Cairo Editore
Il primo procedimento riguarda un servizio pubblicato il 26 marzo 2026 su un settimanale di Cairo Editore. Nell’articolo erano presenti immagini della scena del delitto, con il corpo di Chiara Poggi riverso sulle scale dell’abitazione e visibili tracce di sangue.
Il volto della vittima era stato parzialmente oscurato, ma secondo il Garante questo accorgimento non era sufficiente a rendere legittima la pubblicazione.
I genitori della giovane avevano presentato reclamo il giorno successivo, denunciando una grave lesione della memoria della figlia e della propria dignità personale.
L’Autorità ha riconosciuto il diritto dei giornalisti di raccontare il caso Garlasco e di approfondire anche le nuove ipotesi investigative. Ha però evidenziato che le fotografie contestate non erano indispensabili per ricostruire gli avvenimenti.
Le immagini non introducevano informazioni nuove e non contribuivano a comprendere meglio le circostanze dell’omicidio. La loro pubblicazione finiva quindi per esporre nuovamente la vittima e la famiglia a una rappresentazione particolarmente dolorosa della violenza subita.
Per queste ragioni, il Garante ha dichiarato illecito il trattamento dei dati personali e disposto il divieto di ulteriore diffusione delle immagini contestate.
Il secondo procedimento riguarda un canale YouTube
La seconda decisione interessa il responsabile di un canale YouTube riconducibile a un soggetto residente in Svizzera.
In questo caso erano state rese accessibili agli iscritti al canale immagini relative all’esame autoptico di Chiara Poggi, utilizzate nell’ambito di contenuti presentati come approfondimenti investigativi.
Già nel luglio 2025 il Garante era intervenuto con un provvedimento d’urgenza per vietarne la diffusione.
Con la nuova decisione l’Autorità ha confermato l’illiceità del trattamento e il divieto di ulteriore divulgazione delle fotografie, ritenendo che le finalità di approfondimento dichiarate non giustificassero una simile esposizione del corpo della vittima.
Il caso dimostra che le regole sulla protezione dei dati personali non riguardano soltanto i giornali tradizionali, ma anche i creatori di contenuti digitali che diffondono materiale attraverso piattaforme online.
Il principio di essenzialità dell’informazione
Il punto centrale delle due decisioni riguarda il principio di essenzialità dell’informazione, previsto dalle regole deontologiche applicabili all’attività giornalistica.
Il diritto di cronaca, tutelato dall’articolo 21 della Costituzione, deve essere bilanciato con la protezione della dignità e dei diritti fondamentali delle persone coinvolte.
Non basta che un fatto sia vero o che una vicenda susciti grande interesse pubblico. Occorre valutare se la diffusione di un determinato dettaglio, soprattutto quando si tratta di fotografie particolarmente invasive, sia effettivamente necessaria per informare i cittadini.
Questo criterio assume un’importanza ancora maggiore nell’ambiente digitale, dove un’immagine può essere riprodotta, condivisa e rilanciata indefinitamente, raggiungendo pubblici molto diversi da quelli della pubblicazione originaria.
Nel caso di Chiara Poggi, il Garante ha ritenuto che le fotografie del corpo e della scena del delitto non aggiungessero alcun contributo informativo tale da giustificare il sacrificio della dignità della vittima.
La tutela della dignità continua anche dopo la morte
Uno degli aspetti più significativi dei provvedimenti riguarda la protezione della memoria delle persone decedute.
La morte non cancella automaticamente le garanzie riconosciute dall’ordinamento alla dignità della persona. La disciplina italiana consente inoltre, a determinate condizioni, l’esercizio dei diritti relativi ai dati delle persone decedute da parte di soggetti legittimati, tra cui i familiari.
Nel caso Garlasco, i genitori di Chiara Poggi hanno rivendicato il diritto di impedire che le immagini più dolorose della morte della figlia continuassero a essere diffuse nell’ambito del racconto mediatico.
L’Autorità ha riconosciuto la rilevanza di questa esigenza, sottolineando che l’interesse pubblico alla ricostruzione del delitto non può annullare il rispetto dovuto alla vittima e alla sua famiglia.
Cronaca giudiziaria e piattaforme digitali: un limite alla spettacolarizzazione
Le decisioni del Garante arrivano in un contesto nel quale i grandi casi di cronaca giudiziaria vengono continuamente riproposti attraverso programmi televisivi, siti di informazione, social network, podcast e canali YouTube.
La competizione per l’attenzione del pubblico può incentivare l’utilizzo di contenuti sempre più impressionanti, anche quando il loro valore giornalistico è limitato.
I due provvedimenti ricordano invece che la libertà di informazione comporta responsabilità precise e che il rispetto delle persone non può essere subordinato alla ricerca di visualizzazioni.
Non viene messo in discussione il diritto di raccontare il caso Garlasco, analizzare gli atti giudiziari o confrontarsi sulle ricostruzioni investigative. Il limite riguarda la diffusione di immagini che, secondo la valutazione dell’Autorità, non soddisfano alcuna effettiva necessità informativa e provocano un pregiudizio ingiustificato alla dignità della vittima.
La questione va quindi oltre la vicenda di Chiara Poggi e riguarda il futuro stesso dell’informazione digitale.
Il diritto di sapere non coincide con il diritto di vedere tutto. Ed è proprio questa distinzione che il Garante richiama all’attenzione di editori, giornalisti e creatori di contenuti online.
