Il Governo accelera sul decreto legislativo che disciplina l’impiego dell’intelligenza artificiale e dei sistemi di riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. La Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato ha espresso parere favorevole sul provvedimento, ma il passaggio parlamentare si è trasformato in uno scontro politico sulla tutela dei diritti fondamentali e sui limiti entro i quali le autorità potranno utilizzare i dati biometrici dei cittadini.
Il nodo non riguarda soltanto la possibilità di identificare mediante l’IA una persona sospettata di avere commesso un reato. A suscitare le maggiori preoccupazioni è soprattutto il rischio che le nuove norme possano consentire forme di acquisizione preventiva delle immagini e di successiva elaborazione biometrica delle persone presenti in luoghi pubblici come piazze, stazioni, stadi o percorsi interessati da manifestazioni.
Una prospettiva che, secondo le opposizioni, potrebbe trasformare uno strumento investigativo mirato in un sistema di sorveglianza molto più esteso.
Cosa prevede il decreto sul riconoscimento facciale
Lo schema di decreto attua la legge italiana sull’intelligenza artificiale e definisce le condizioni per l’impiego di sistemi automatizzati nelle attività di polizia. Il testo distingue tra identificazione biometrica remota in tempo reale e riconoscimento facciale effettuato a posteriori sulle immagini già registrate.
L’identificazione in tempo reale dovrebbe essere limitata a situazioni eccezionali previste dall’AI Act europeo, come la ricerca di persone scomparse o vittime di reati, la prevenzione di minacce terroristiche imminenti e l’individuazione degli autori di determinati reati particolarmente gravi.
Nei casi urgenti, tuttavia, il decreto consentirebbe alle forze dell’ordine di avviare le operazioni dopo una comunicazione, anche orale, al pubblico ministero, con una successiva convalida. È proprio questa procedura a sollevare dubbi: l’AI Act richiede infatti che l’utilizzo della tecnologia sia sottoposto a un controllo preventivo da parte di un’autorità giudiziaria o amministrativa indipendente.
Il provvedimento disciplina anche il riconoscimento facciale a posteriori. Le immagini provenienti da sistemi di videosorveglianza già installati potrebbero essere elaborate attraverso l’intelligenza artificiale per identificare persone indiziate dopo la commissione di un reato.
Le registrazioni effettuate localmente potrebbero essere conservate per sette giorni, mentre i registri informatici delle operazioni resterebbero disponibili per cinque anni. Il testo vieta inoltre l’impiego di banche dati costruite attraverso la raccolta indiscriminata di immagini disponibili su internet.
Il vero nodo è la raccolta preventiva
La distinzione tra semplice registrazione video e trattamento biometrico è decisiva. Una telecamera che riprende una piazza non effettua automaticamente il riconoscimento facciale: il salto di qualità avviene quando un sistema di IA analizza i tratti del volto e li confronta con una banca dati o con l’immagine di una persona ricercata.
Il timore espresso dalle opposizioni è che la conservazione preventiva delle immagini raccolte in luoghi interessati da esigenze di ordine pubblico possa creare una platea molto vasta di persone successivamente sottoponibili ad analisi biometrica, pur non essendo sospettate di alcun reato.
La questione riguarda direttamente chi partecipa a una manifestazione, entra in uno stadio, attraversa una stazione o prende parte a un grande evento pubblico. Se il sistema elaborasse automaticamente i volti di tutti i presenti, non si tratterebbe più di una ricerca mirata, ma di un controllo generalizzato della popolazione.
Ed è proprio questo il limite indicato dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il Garante: vietare l’analisi generalizzata dei volti
L’Autorità ha espresso una valutazione complessivamente favorevole sul decreto, ritenendolo compatibile nell’impianto generale con l’AI Act e con la legge delega italiana. Allo stesso tempo, però, ha chiesto al Governo di introdurre garanzie più precise.
Secondo il Garante, il trattamento automatizzato e generalizzato dei dati biometrici delle persone che accedono a luoghi o eventi pubblici non è compatibile con il regolamento europeo. Il riconoscimento facciale a posteriori può essere utilizzato esclusivamente per ricerche mirate, sulla base di una specifica esigenza investigativa e attraverso immagini già legittimamente acquisite.
L’Autorità chiede inoltre di precisare il ruolo della supervisione umana, rafforzare i controlli sulla qualità delle banche dati biometriche e vietare espressamente l’utilizzo di archivi alimentati mediante scraping indiscriminato o attraverso raccolte di immagini effettuate in violazione della normativa sulla privacy.
Il punto, quindi, non è soltanto quanto tempo possano essere conservate le registrazioni, ma soprattutto se e quando quelle immagini possano essere trasformate in dati biometrici e sottoposte all’analisi di un algoritmo.
Le opposizioni abbandonano la Commissione
La scelta della maggioranza di procedere con il parere prima di completare le audizioni già programmate ha provocato la protesta di Partito democratico e Movimento 5 Stelle.
Il senatore del Pd Filippo Sensi ha denunciato una forzatura su una materia che incide direttamente sulle libertà dei cittadini, parlando di un passaggio pericoloso verso un sistema di controllo pubblico sempre più pervasivo.
Anche Pietro Lorefice del Movimento 5 Stelle ha abbandonato i lavori della Commissione, contestando la decisione di non attendere gli approfondimenti richiesti. Secondo le opposizioni, il ricorso al decreto legislativo riduce il Parlamento a esprimere un semplice parere, senza consentire alle Camere di modificare direttamente le singole disposizioni.
Le critiche riguardano anche la formulazione di alcuni passaggi, considerati troppo generici, e la necessità di affidare ogni autorizzazione a un’autorità realmente indipendente rispetto alle forze di polizia impegnate nelle indagini.
La maggioranza difende il provvedimento
Fratelli d’Italia respinge l’accusa di voler introdurre una forma di sorveglianza di massa. Il presidente della Commissione Politiche europee del Senato, Giulio Terzi di Sant’Agata, ha sostenuto che il decreto rispetta il regolamento europeo e contiene garanzie sufficienti in materia di proporzionalità, non discriminazione, trasparenza e sorveglianza umana.
Secondo la maggioranza, l’impiego dell’intelligenza artificiale dovrà avvenire nel rispetto della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’utilizzo dei sistemi al di fuori dei casi consentiti comporterebbe inoltre l’inutilizzabilità dei risultati e la cancellazione dei dati raccolti.
Per il Governo, il decreto permetterà alle forze dell’ordine di affrontare le nuove minacce alla sicurezza senza rinunciare alla protezione delle libertà individuali.
Sicurezza e libertà, la partita resta aperta
Il riconoscimento facciale può aiutare a ritrovare una persona scomparsa, individuare un terrorista o ricostruire un grave fatto di cronaca. Ma la stessa tecnologia, se utilizzata senza limiti rigorosi, può consentire di seguire gli spostamenti di migliaia di cittadini e associare un’identità alle persone presenti durante una manifestazione politica, un concerto o un evento sportivo.
È su questo confine che si gioca il futuro del decreto. La questione non è scegliere astrattamente tra sicurezza e privacy, ma stabilire chi possa attivare questi sistemi, per quali reati, su quali persone, con quali controlli e per quanto tempo.
L’AI Act ammette il riconoscimento biometrico da remoto soltanto entro un perimetro eccezionale e rigorosamente delimitato. Il Governo dovrà ora dimostrare che le nuove regole italiane non trasformino quelle eccezioni nella porta d’ingresso per una sorveglianza ordinaria degli spazi pubblici. È questo, più ancora dello scontro politico in Commissione, il punto sul quale potrebbe aprirsi il confronto con Bruxelles.



