’intelligenza artificiale può creare una canzone in pochi secondi, ma chi conserva i diritti su quello che viene prodotto? E fino a che punto una piattaforma può imporre all’utente, attraverso i propri Termini di Servizio, di rinunciare alle tutele riconosciute dalla legge?
La questione arriva davanti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha avviato un’istruttoria nei confronti di Suno Inc., la società statunitense che gestisce uno dei più conosciuti servizi di intelligenza artificiale generativa dedicati alla musica.
Il procedimento riguarda le condizioni contrattuali applicate agli utenti italiani. Secondo l’ipotesi dell’Antitrust, alcune clausole potrebbero essere vessatorie ai sensi dell’articolo 33 del Codice del consumo, perché capaci di creare un significativo squilibrio tra i diritti del consumatore e quelli della società.
Suno potrebbe modificare servizio e prezzi
Tra gli aspetti contestati c’è innanzitutto l’ampia discrezionalità che i Termini di Servizio attribuirebbero a Suno.
La società potrebbe modificare unilateralmente il contratto, le caratteristiche del servizio e i prezzi degli abbonamenti senza indicare adeguatamente un giustificato motivo.
Ancora più delicata è la disciplina degli account. Le condizioni consentirebbero alla piattaforma di sospendere, disabilitare o cancellare l’account dell’utente, insieme ai relativi contenuti, in qualsiasi momento, per qualsiasi ragione e senza preavviso.
Una possibilità particolarmente significativa per una piattaforma di intelligenza artificiale generativa. L’account, infatti, non serve soltanto ad accedere a un servizio: può contenere creazioni, progetti, prompt e materiali prodotti dall’utente nel corso del tempo.
L’Autorità contesta inoltre clausole che estenderebbero il consenso del consumatore a ulteriori condizioni non conoscibili al momento della sottoscrizione e altre che limiterebbero in maniera molto ampia la responsabilità della società.
Il problema dei diritti sulle opere create con l’AI
Il passaggio probabilmente più interessante dell’istruttoria riguarda però il diritto d’autore.
Secondo l’AGCM, la licenza richiesta al consumatore per utilizzare il servizio avrebbe un oggetto eccessivamente indeterminato, perché formulata in termini generici e onnicomprensivi.
È un problema destinato a diventare sempre più importante con la diffusione dell’intelligenza artificiale generativa.
Gli utenti affidano ogni giorno alle piattaforme testi, fotografie, registrazioni, idee e altri materiali e utilizzano i sistemi per produrre nuove immagini, video, canzoni e documenti. Diventa quindi essenziale capire quali diritti vengano concessi alla piattaforma e quali rimangano invece nella disponibilità dell’utente.
Nel caso Suno l’Antitrust punta l’attenzione anche su un elemento ancora più delicato: la prevista rinuncia ai diritti morali d’autore, che l’Autorità considera contraria agli articoli 20 e seguenti della legge italiana sul diritto d’autore.
I diritti morali tutelano il rapporto personale dell’autore con la propria opera, compreso il diritto alla paternità. La loro disciplina non può essere automaticamente superata da una clausola inserita nei Termini di Servizio di una piattaforma statunitense.
Anche arbitrato e class action nel mirino
L’istruttoria non si ferma qui.
L’AGCM contesta anche clausole riguardanti l’arbitrato negli Stati Uniti, termini molto stringenti per la presentazione dei reclami, la rinuncia alle azioni collettive e l’individuazione del Massachusetts come foro competente.
Il caso Suno mette quindi in evidenza un problema più generale. Le piattaforme digitali operano globalmente e utilizzano spesso condizioni contrattuali pensate per milioni di utenti, ma questi contratti devono comunque confrontarsi con le norme poste a tutela dei consumatori nei singoli ordinamenti. E anche con quelle di proprietà della creazione quando si ha a che fare, come nel caso di specie, con strumenti di AI generativa.
