L’Autorità ammonisce Rti e vieta il riutilizzo dell’immagine e della voce del direttore del TgLa7 con le modalità contestate. Il caso segna un confine preciso: quando l’intelligenza artificiale rende credibili parole mai pronunciate, una semplice avvertenza può non bastare.
Il falso Mentana era troppo credibile
La satira può deformare la realtà, esasperarla e trasformarla in paradosso. Ma quando lo fa attraverso l’intelligenza artificiale deve permettere al pubblico di riconoscere chiaramente la manipolazione. È il principio affermato dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento adottato nei confronti di Rti, editore di Striscia la Notizia, per alcuni servizi nei quali immagine e voce di Enrico Mentana erano state alterate mediante sistemi di intelligenza artificiale.
Nei filmati il direttore del TgLa7 veniva collocato virtualmente nello studio televisivo nel quale abitualmente conduce il telegiornale e gli venivano attribuite dichiarazioni mai pronunciate. L’operazione aveva una finalità dichiaratamente satirica, ma per il Garante il contesto non era sufficiente a escludere il rischio di inganno.
A pesare sono stati il realismo dei video, la scarsa percepibilità dell’alterazione e soprattutto la plausibilità delle frasi messe in bocca al giornalista. Elementi che, combinati, potevano indurre una parte del pubblico a considerare autentiche quelle dichiarazioni.
Perché le avvertenze non sono bastate
Rti ha sostenuto di avere segnalato la natura artificiale dei filmati, richiamando sia i disclaimer inseriti nei servizi sia il carattere notoriamente satirico di Striscia la Notizia. Dopo le contestazioni, alcuni contenuti erano stati rimossi e successivamente ripubblicati con ulteriori avvertenze.
Secondo l’Autorità, tuttavia, le indicazioni non erano sempre abbastanza chiare, evidenti e comprensibili. Il problema riguardava in particolare gli spettatori meno attenti, chi si fosse collegato a trasmissione già iniziata e gli utenti raggiunti soltanto da brevi estratti pubblicati sui social network.
È un passaggio centrale perché sposta l’attenzione dalla semplice presenza di un’etichetta alla sua efficacia concreta. Non basta dichiarare in qualche momento che un contenuto è artificiale: l’informazione deve accompagnarlo in modo visibile e deve consentire anche a chi vede soltanto una porzione del filmato di comprenderne immediatamente la natura.
Il Garante ha accertato la violazione dell’articolo 5 del GDPR, che impone il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, e dell’articolo 25, relativo alla protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Rti è stata ammonita e non potrà utilizzare ulteriormente i dati personali di Mentana con le modalità contestate. Resta consentita la conservazione dei materiali per eventuali esigenze giudiziarie. Il provvedimento del Garante
La satira resta libera, ma deve essere riconoscibile
La decisione non introduce un divieto generale dei deepfake satirici e non stabilisce che per utilizzare l’immagine di un personaggio pubblico sia sempre necessario il suo consenso. Il Garante riconosce espressamente che la satira rientra nella libertà di manifestazione del pensiero e può beneficiare delle garanzie previste per le attività giornalistiche ed espressive.
Il limite emerge quando la deformazione perde il carattere immediatamente percepibile dell’iperbole e diventa una ricostruzione tanto realistica da essere scambiata per autentica. La notorietà della persona rappresentata e la natura satirica del programma non autorizzano quindi un impiego indiscriminato della sua identità.
Il punto non è proibire la parodia realizzata con l’intelligenza artificiale, ma impedire che l’imitazione tecnologica cancelli la distanza tra il personaggio reale e la sua copia digitale. Voce, volto e gestualità sono dati riferibili a una persona e la loro manipolazione richiede garanzie progettate prima della diffusione, non aggiunte soltanto dopo una contestazione.
Il precedente arriva insieme agli obblighi dell’AI Act
Il provvedimento è fondato sul GDPR e non costituisce un’applicazione dell’articolo 50 dell’AI Act. La decisione assume però un rilievo particolare perché viene resa pubblica il 7 agosto 2026, pochi giorni dopo l’entrata in applicazione degli obblighi europei di trasparenza sui contenuti sintetici.
L’AI Act impone di rendere riconoscibili i deepfake, prevedendo modalità più flessibili quando il contenuto appartiene a un’opera palesemente artistica, creativa, satirica o fittizia. La finalità satirica, tuttavia, non cancella l’obbligo informativo: consente soltanto di assolverlo in modo compatibile con la fruizione dell’opera.
Il caso Mentana mostra così come le due normative siano destinate a operare insieme. L’AI Act disciplina la trasparenza dei contenuti generati o manipolati dall’intelligenza artificiale; il GDPR continua a proteggere l’identità, la dignità e i dati personali delle persone rappresentate.
Per televisioni, piattaforme e redazioni il messaggio è netto: il disclaimer non può diventare un alibi. Quanto più un deepfake appare realistico e plausibile, tanto più evidente dovrà essere l’avvertimento che permette al pubblico di distinguerlo dalla realtà. È proprio su questa distinzione, ormai sempre più fragile, che si gioca il futuro della fiducia nell’informazione.




